Matrimonio

Come richiedente asilo o beneficiario di protezione internazionale, posso sposarmi?

Sì, puoi sposarti!

Quali documenti sono necessari per sposarsi?

È necessario presentare all’ufficiale di stato civile locale una dichiarazione di stato libero (il nulla osta) da parte delle autorità del tuo paese d’origine che attesti che secondo le sue leggi non c’è alcun impedimento al matrimonio.

Se sei titolare di status di rifugiato, continua a leggere sotto!

Quali documenti devo avere se sono una persona rifugiata?

Dal 12 gennaio 2022, i rifugiati riconosciuti in Italia in conformità alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 possono richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, o dove intendono sposarsi, con una dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva), convalidata dall’Ufficiale di Stato Civile, attestante che sono liberi di sposarsi/non sono stati sposati. La dichiarazione sostitutiva può essere compilata tramite il modulo disponibile presso il Comune.

Il nulla osta per il matrimonio, precedentemente rilasciato dall’UNHCR, non è più necessario per sposarsi. Pertanto, l’UNHCR ha cessato di rilasciare il nulla osta il 1˚ aprile 2022.

Cosa succede se sono un richiedente asilo o titolare di protezione sussidiaria o altre forme di protezione?

Se non puoi rivolgerti alle autorità del tuo Paese di origine o ottenere da esse la certificazione (per paura di ripercussioni, oppure per ostacoli pratici, come la produzione di determinati documenti),  si consiglia di ottenere un atto notorio o un atto notarile (rilasciato dal Tribunale civile del luogo di residenza, alla presenza di due testimoni, oppure da un notaio), in cui si dichiara il tuo stato libero e di richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, presentando sia l’atto notorio o notarile (entro 6 mesi dalla sua emissione) che una dichiarazione scritta che spieghi i motivi per cui non puoi presentare l’autorizzazione dal paese d’origine.

Se il funzionario dell'anagrafe ha rifiutato di pubblicare le pubblicazioni, cosa posso fare?

Se il funzionario dell’anagrafe ha respinto la tua richiesta per iscritto, puoi presentare ricorso ai tribunali, chiedendo a un giudice di certificare che non ci sono impedimenti al matrimonio, e di ordinare al funzionario dell’anagrafe di procedere con le pubblicazioni matrimoniali.

Il ricorso deve essere presentato con l’assistenza di un avvocato.

Per avere maggiori informazioni, o ricevere supporto, puoi chiamare il Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati, gestito da ARCI in partnership con UNHCR, ai seguenti recapiti: 📞 800 905 570 o 📞 +39 3511376335 per utenti Lycamobile/Whatsapp, e-mail [email protected], oppure, consultare la JUMA MAP, mappa online dei servizi disponibili.


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