Che cos’è e chi può chiederla?
In caso di domanda di protezione internazionale, potrebbero essere riconosciute, alternativamente, o una forma di protezione internazionale propriamente detta (Status di rifugiato o protezione sussidiaria), o la protezione speciale:
- status di rifugiato: in caso di fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche.
- protezione sussidiaria: chi è a rischio di condanna a morte o alla pena capitale, tortura, o minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale nel Paese di origine.
- protezione speciale: chi non può essere allontanato dal territorio italiano perché sarebbe violato un suo diritto fondamentale (in casi di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti; in caso il rimpatrio costituisca violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano)
Chi può chiederla?
Chiunque sia cittadino di Paesi extra-UE o apolide e si trovi alle frontiere, valichi di frontiera, nelle zone di transito o sul territorio nazionale, a prescindere da quando sia entrato e a quale titolo sia presente (regolare, temporaneamente sprovvisto di titolo di soggiorno, ecc.).
Cosa devi fare?
Puoi comunicare la tua volontà di chiedere asilo alle autorità italiane:
• alla Polizia di Frontiera, quando arrivi in Italia;
• oppure, se sei già in Italia, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per il luogo in cui ti trovi.
Dopo lo screening e gli altri controlli previsti, la tua domanda di protezione internazionale sarà registrata e presa in esame dalle autorità competenti. In alcuni casi previsti dalla legge, la domanda può essere esaminata attraverso una procedura di frontiera, che si svolge vicino al confine o nei punti di arrivo.
Anche se ti trovi in carcere o in un centro per il rimpatrio, hai comunque il diritto di chiedere la protezione internazionale.
Seguirà un colloquio da parte della Commissione Territoriale, che deciderà per il riconoscimento di una delle forme di protezione o per il rigetto.
Serve il passaporto?
Per fare domanda di protezione internazionale non serve il passaporto, né alcun altro documento di identità. Puoi presentare domanda e andare in Commissione territoriale senza documenti, e raccontare a voce tutta la tua storia e i motivi per cui chiedi protezione in Italia.
Puoi chiedere al giudice un controllo sulla prima decisione negativa (ricorso)?
Sì. Il ricorso deve essere presentato con il supporto di un avvocato, ma se non hai risorse economiche sufficienti, hai diritto ad essere assistito gratuitamente da un avvocato.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
Nel caso di riconoscimento dello status rifugiato, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabile in automatico, ovvero senza una rivalutazione del caso.
Nel caso di riconoscimento della protezione sussidiaria, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile.
Nel caso di riconoscimento della protezione speciale, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 2 anni, rinnovabile.
Che diritti hai?
Ai beneficiari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e ai titolari di protezione speciale sono riconosciuti diversi diritti. Alcuni di essi possono essere esercitati già dal momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, mentre altri si consolidano con il riconoscimento della protezione:
– Diritto allo studio: fin dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale puoi iscriverti presso la scuola più vicina al tuo domicilio. Dopo il riconoscimento della protezione puoi accedere ai percorsi di istruzione, formazione professionale e universitari;
– Diritto al lavoro: puoi svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma decorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, qualora la procedura non sia ancora conclusa. Dopo il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione speciale, puoi lavorare senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
– Diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN): hai diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, con possibilità di scegliere il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta presso la ASL competente, sportello “scelta e revoca del medico”;
– Diritto alle prestazioni sociali e assistenziali: il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione speciale consente l’accesso, alle condizioni previste dalla legge, a prestazioni e misure di sostegno economico e sociale. L’effettiva fruizione di alcune prestazioni può variare in base al tipo di titolo di soggiorno posseduto e agli specifici requisiti richiesti.
Puoi chiedere il ricongiungimento familiare?
Nel caso di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), sì.
Nel caso di riconoscimento della protezione speciale, no.
Puoi convertire il permesso in uno per lavoro?
Nel caso di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), sì.
Nel caso di riconoscimento della protezione speciale la conversione non è possibile per le domande presentate a partire dall’11 marzo 2023.
Hai diritto al titolo di viaggio?
Nel caso di riconoscimento dello status di rifugiato, sì.
Nel caso di riconoscimento della protezione sussidiaria, sì, se la persona non può rivolgersi alle autorità del Paese di origine.
Nel caso di riconoscimento della protezione speciale, no, ma possono esserci delle eccezioni, qualora ci siano motivi soggettivi o oggettivi che impediscano il rilascio che passaporto da parte del Paese di origine (ad esempio, fondato timore ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, impossibilità di produrre i documenti richiesti dall’Ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia).
Hai diritto all’accoglienza in caso di mancanza di mezzi di sostentamento?
Sì, presso i centri di accoglienza governativi o prefettizi o presso le strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Se hai necessità di accedere all’accoglienza, fallo presente in Questura, oppure rivolgiti alla Prefettura della tua zona (Ufficio chiamato “Area IV”).
Puoi viaggiare dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno?
Sì, fino a 90 gg consecutivi all’interno dell’area Schengen.
Puoi tornare nel tuo Paese di origine?
Nel caso di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), se si torna nel proprio Paese di origine, al rientro le autorità italiane (la Commissione Nazionale Asilo) possono iniziare una procedura per capire i motivi e le modalità del viaggio, e se il rientro è legato al fatto che non ci sono più rischi nel Paese di origine. La persona interessata è invitata ad un colloquio e può spiegare i motivi del viaggio, il modo in cui lo ha condotto e dare ogni altra informazione sui rischi nel Paese di origine e sulla sua vita in Italia.
Nel caso di riconoscimento della protezione speciale, sì.
Se non hai i requisiti descritti nella tabella, ricordati che in Italia esistono diversi tipi di permesso di soggiorno a cui potresti avere diritto. Per esempio, esistono permessi di soggiorno per cure mediche, per motivi familiari, per minore età, per persone soggette a gravi forme di sfruttamento o violenza, per persone provenienti da aree colpite da gravi calamità naturali, ed altri ancora.
Per avere maggiori informazioni, assistenza o supporto individuale, puoi contattare il Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati, gestito da ARCI in partnership con UNHCR, ai seguenti recapiti: 📞 800 905 570 o 📞 +39 3511376335 per utenti Lycamobile/Whatsapp, e-mail [email protected].
