Protezione Temporanea


Che cos’è e chi può chiederla?

La “protezione temporanea” è una procedura di carattere eccezionale per garantire una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d’origine. Il 4 marzo 2022 il Consiglio dell’UE ha deciso di attivarla per le persone in fuga dal conflitto ucraino. 


Chi può chiederla?

1) Cittadini Ucraini (e loro familiari) residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 

2) apolidi e cittadini di Paesi extra-UE (e loro familiari) che beneficiavano di protezione internazionale o nazionale equivalente in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022; 

3) apolidi e cittadini di Paesi extra-UE che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, con un permesso di soggiorno permanente rilasciato dal governo ucraino, e che non possono fare ritorno al loro Paese in condizioni stabili e sicure. 


Cosa devi fare?

Devi presentare domanda direttamente in Questura, prendi appuntamento il prima possibile. Quando registrerai la richiesta di protezione temporanea, ti verrà data una ricevuta, che include anche il tuo codice fiscale italiano, mentre dovrai attendere un po’ di tempo per il rilascio del permesso di soggiorno.  


Serve il passaporto?

Le autorità italiane possono chiederti il passaporto o un altro documento di identità del tuo paese di origine (in mancanza di documenti, occorre rivolgersi alle rappresentanze consolari dell’Ucraina in Italia).  

Alcune persone potrebbero non voler avere rapporti con le autorità del loro paese di origine e, quindi, chiedere un documento alle autorità consolari. In questo caso, si può sempre chiedere protezione internazionale.  

Prima di recarti presso le autorità consolari del tuo paese di origine, pensa bene se c’è qualche motivo per cui ti senti in pericolo e non vuoi che le autorità del tuo paese sappiano dove ti trovi oggi. 

 


Puoi chiedere al giudice un controllo sulla prima decisione negativa (ricorso)?

Sì. Il ricorso deve essere presentato con il supporto di un avvocato, ma se non hai risorse economiche sufficienti, hai diritto ad essere assistito gratuitamente da un avvocato


Quanto dura il permesso di soggiorno?

La durata originaria del permesso di soggiorno per protezione temporanea, di 1 anno (fino al 4 marzo 2023), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal Decreto Legge del 2 marzo 2023, n. 16.  

 

Il 28 settembre 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha convenuto di prorogare ulteriormente la protezione temporanea, fino al 4 marzo 2025. 


Che diritti hai?

Ai beneficiari di protezione temporanea sono riconosciuti: 

 

Diritto allo studio: fin dalla presentazione della domanda  di protezione temporanea, puoi iscriverti presso la scuola più vicina al tuo domicilio, o presso un’università a tua scelta; 

 

Diritto al lavoro: fin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea;  

 

Diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale: fin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, che consente la scelta di un medico di base e/o del pediatra; occorre rivolgersi alla ASL competente, sportello “scelta e revoca del medico”.


Puoi chiedere il ricongiungimento familiare?

Sì.


Puoi convertire il permesso in uno per lavoro?

Ad oggi non è prevista la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 


Hai diritto al titolo di viaggio?

Sì, nei casi di comprovata necessità la persona può chiedere un documento equivalente al Passaporto del Paese di origine. 


Hai diritto all’accoglienza in caso di mancanza di mezzi di sostentamento?

Sì, presso i centri di accoglienza governativi o prefettizi o presso le strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Se hai necessità di accedere all’accoglienza, fallo presente in Questura, oppure rivolgiti alla Prefettura della tua zona (Ufficio chiamato “Area IV”).


Hai diritto al contributo di sostentamento in caso di sistemazione autonoma (300 euro pro capite)?

Sì, se la persona non è accolta in un centro di accoglienza o comunque nel quadro di misure finanziate dalla protezione civile. Il contributo può essere richiesto fin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea e solo una volta, per una durata di tre mesi. Per la presentazione della richiesta, è necessario avere la ricevuta della richiesta di protezione temporanea (che include il codice fiscale) e il documento del Paese di origine presentato in Questura. 


Puoi viaggiare dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno?

Sì, fino a 90 gg consecutivi all’interno dell’area Schengen. 

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile viaggiare, con passaporto biometrico, ma solo nei primi 90 gg successivi all’ingresso in area Schengen. 


Puoi tornare nel tuo Paese di origine?

Non esistono specifiche norme che impediscano il ritorno nel Paese di origine di una persona con la protezione temporanea. 

 


Se non hai i requisiti descritti nella tabella, ricordati che in Italia esistono diversi tipi di permesso di soggiorno a cui potresti avere diritto. Per esempio, esistono permessi di soggiorno per cure mediche, per motivi familiari, per minore età, per persone soggette a gravi forme di sfruttamento o violenza, per persone provenienti da aree colpite da gravi calamità naturali, ed altri ancora. 

Per avere maggiori informazioni, assistenza o supporto individuale:               

UNHCR Italia – Help for Refugees and Asylum-seekers 
help.unhcr.org/italy/ 

ARCI – JUMA MAP: Services for Refugees 
www.jumamap.it 

ARCI – Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati 
800.905.570 
+39 3511376335 (Whatsapp e Lycamobile) 
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